Versione
Stampabile
Di
seguito riassumiamo la legge sui Congedi Parentali
Innanzitutto, la nuova legge ha stabilito che:
a)
per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal
lavoro della lavoratrice;
b)
per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c)
per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d)
per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della
malattia stessa;
e)
per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di
apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché
i soci lavoratori di cooperative.
Divieto di licenziamento:La
lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino
al compimento di 1 anno di età del bambino. E’ obbligatorio tuttavia, per
le donne comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non
appena accertato.
Le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino devono essere
convalidate presso la Direzione Provinciale del lavoro. (Sono escluse da tale
norma le colf. Il divieto, inoltre non si applica nei casi di licenziamento per
giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, di ultimazione della
prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di
lavoro per scadenza del termine).
Controlli pre-natali:
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,
nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.Per la
fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita
istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa,
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Congedo
Maternità/Paternità (Astensione Obbligatoria)
|
Madre
|
La maternità
obbligatoria spetta per un massimo di 5 mesi da usufruire:
-
2 mesi
prima e 3 dopo il parto
-
oppure 1
mese prima e 4 dopo il parto a condizione che il medico specialista del
SSN attesti che non ci siano rischi alla gestante e al nascituro
Parto Prematuro:
i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al
periodo post-partum
Adozione:
diritto all’astensione
obbligatoria nei primi 3 mesi successivi all’entrata in famiglia del
bambino di età non superiore a 6 anni
|
Retribuzione
Indennità economica
all’80% della retribuzione
Copertura previdenziale 100%
|
Padre
|
3
mesi dopo il parto o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre |
|
Congedo Parentale
(Astensione Facoltativa) |
Genitore
|
Normativa |
Trattamento Economico |
Madre
|
6
mesi continuativi o frazionati dopo l’astensione obbligatoria fino a 8
anni di vita del bambino |
Indennità economica pari al 30% della retribuzione fino al 3° anno di
vita del bambino e per un periodo complessivo di 6 mesi |
Padre
|
6
mesi continuativi o frazionati elevabili a 7 nel caso in cui abbia
effettuato 3 mesi di astensione dal lavoro, fino a 8 anni di vita del
bambino |
-
Il
diritto all’astensione spetta a ciascun genitore;
-
Il
congedo può essere fruito contemporaneamente dai genitori e il padre può
goderne durante l’astensione obbligatoria della madre;
-
Il
limite massimo di durata del congedo in caso di un unico genitore e di
10 mesi;
-
Il
limite massimo del congedo in caso di utilizzo da parte di ambedue
genitori è di 10 mesi elevabili a 11 mesi;
-
Possibilità di recuperare i periodi di congedo non utilizzati sino al
compimento degli 8 anni di vita del bambino;
-
I
genitori adottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi nei primi 3
anni dall’ingresso nella famiglia del minore di età compresa tra i 6 e
i 12 anni. |
Per i periodo successivi e fino agli 8 anni di vita del bambino spetta
l’indennità del 30% della retribuzione SOLO se il reddito del singolo
genitore interessato all’astensione, sia inferiore a 2,5 volte il
trattamento minimo di pensione ( per il 2006 pari a € 11.117,08)
Copertura
previdenziale:
-
Fino al
3° anno di vista del bambino è del 100%
-
Fra i
3-8 anni la copertura è ridotta |
MALATTIA DEL BAMBINO
|
Genitore
|
Normativa |
Trattamento economico |
Madre/Padre
|
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per malattia del bambino:
-
Fino ai
3 anni di vita: senza limiti temporali
-
Da 3-8
anni di vita: 5 giorni lavorativi per ciascun genitore |
Retribuzione:
nessuna
Copertura
previdenziale:
-
Fino ai
3 anni 100%
-
Da 3-8
anni la copertura è ridotta |
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATAMENTO
|
Genitore
|
Normativa |
Trattamento economico
|
Madre
|
Durante il 1° anno di vita del bambino spettano:
-
2 ore di
riposo giornaliero ( un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6
ore)
-
In caso
di parto plurimo le ore si raddoppiano |
Retribuzione: 100%
|
Padre
|
-
La madre
lavoratrice non ne usufruisce
-
Novità:
al
padre lavoratore anche se la mamma è casalinga
-
La madre
lavoratrice, ma non con qualifica di lavoratrice dipendente
-
Padre
affidatario esclusivo dei figli
-
In caso
di parto plurimo il padre può utilizzare le ore aggiuntive |
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
|
-
Fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione
di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito
-
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese
-
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi,
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a
condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva |
Trattamento economico:
Retribuzione: 100%
Copertura
previdenziale:
Per i 3 giorni mensili spetta la contribuzione figurativa
Per i restanti casi è ridotta |
Riferimenti normativi: Legge 53/2000 - Decreto Legislativo n. 151 del
26/3/01 |
Per mamma e papà una nuova
opportunità per porre domande ai quesiti del mondo del
lavoro
al nostro consulente .
Avrai una risposta
gratuita alla tua domanda